Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 10/02/1953 n. 62

Art. 23 - Elezione del Presidente della Giunta. L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. È proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età. In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24 - Assegno del Presidente della Giunta Regionale. Al Presidente della Giunta Regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25 - Attribuzioni del Presidente. Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell' Art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto Regionale. Egli convoca e presiede la Giunta Regionale. A lui spetta la firma degli atti della Regione. Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto Regionale. Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. Capo III La Giunta Regionale

Art. 26 - Composizione della Giunta Regionale. La Giunta Regionale è composta del Presidente e di sei assessori effettivi due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. in tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro. Qli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio, salvo quanto disposto dall' Art. 34. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

Art. 27 - Elezione della Giunta Regionale. Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni Consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i Consiglieri che hanno riportato più voti. A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i Consiglieri più anziani di età.

Art. 28 - Incompatibilità dei membri della Giunta Regionale. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 29 - Sssegni degli assessori regionali Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

Art. 30 - Adunanze della Giunta Regionale. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta Regionale. La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del consiglio. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali. Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto Regionale: 1/A storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio; 2/A progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22; 3/A contratti della Regione; 4/A liti attive e passive, salvo quanto disposto dall' Art. 25, rinunzie e transa zioni.

Art. 32 - Deliberazione d'urgenza della Giunta Regionale. La Giunta Regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto Regionale, può, in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Regionale. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio Regionale per la ratifica nella sua prima successiva adunanza. Il Consiglio Regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33 - Rendiconto. La Giunta Regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività. Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei Consiglieri assegnati Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. alla Regione.

Art. 34 - Revoca del Presidente della Giunta Regionale, della Giunta Regio nale o di assessori. il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta Regionale, uno o più asses- sori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio Regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei Consiglieri in carica. qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi il giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 35 - Sospensione del Presidente del Consiglio Regionale, del Presidente della Giunta Regionale e di assessori. Il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura. Capo IV Esercizio finanziario bilancio e conti

Art. 36 - Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1/A gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 37 - Bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta Regionale entro il 31 agosto. L'approvazione da parte del Consiglio Regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

Art. 38 - Conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Titolo IV Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri Enti locali

Art. 39 - Delega delle funzioni amministrative. La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti locali a norma dell' Art. 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari. La Giunta Regionale può impartire ulteriori direttive cui gli Enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli Enti o l'ente interessato. TitoloV Commissario del Governo e controlli Capo I Commissario del Governo

Art. 40 - Nomina del Commissario del Governo. Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per l'interno. Non possono essere nominati commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV. Al commissariato del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III. Capo II Controlli sull'Amministrazione Regionale

Art. 41 - commissione di controllo sull'Amministrazione Regionale. È istituita nel capoluogo di ogni Regione una commissione di controllo. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col ministro Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio Regionale. essa è costituita:

a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui desi gnato che la presiede;

b) di un magistrato della corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno;

d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio Regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna. Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 42 - Posizione dei funzionari membri della commissione. I membri effettivi della commissione di controllo di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.

Art. 43 - Segretario della commissione. Nn funzionario dei ruoli civili delle amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della commissione di controllo.

Art. 44 - Spesa per il funzionamento della commissione. La spesa per il funzionamento della commissione di controllo è a carico dello Stato. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella mi- sura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 45 - Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito. Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione Regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione Regionale. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazione e delle controdeduzioni che gli vengono presentati. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

 

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